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a cura della Dott.sa Martina Taurone dello Studio Legale Pasquazi & Partners – Roma-Cave-Tivoli

La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 1305/2021 ha deciso che i pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati prima della separazione da uno dei coniugi in via esclusiva non sono rimborsabili. I suddetti pagamenti sono riconducibili, infatti, ad un adempimento dell’obbligo di contribuzione alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze.

Ma vediamo più dettagliatamente cosa è accaduto.

Due coniugi, che chiameremo Tizio e Caia, a seguito di una grave crisi familiare, si separavano.
I figli andavano con Tizio e Caia continuava ad abitare la casa familiare di cui i due coniugi erano comproprietari al 50%.

Tizio ritenendo di aver diritto ad una somma a titolo di occupazione dell’intera casa da parte di Caia, si rivolgeva ad un legale al fine di veder meglio tutelati i propri diritti.
Il legale consigliava a tizio di promuovere un procedimento civile contro la sua ex moglie, al fine di sentirla condannare al pagamento di un’indennità mensile, per aver occupato l’immobile di comproprietà adibito in precedenza a casa coniugale. Il Tribunale all’esito del giudizio di primo grado dava ragione al marito.

Caia, ritenendo che la sentenza fosse ingiusta, si rivolgeva alla Corte d’Appello al fine di sentir riformata la decisione di primo grado. All’esito dell’impugnazione il collegio accoglieva parzialmente il ricorso in riferimento al pagamento delle rate di mutuo.

Infatti i Giudici bresciani richiamavano il principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo cui «i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell’art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch’esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale» (Cass. n. 18749/2004).

Inoltre, «poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, comma 1, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. Il pagamento del mutuo ben rientra tra le primarie necessità della famiglia e, di conseguenza la corresponsione, durante il matrimonio, dei ratei da parte di un solo coniuge non comporta la ripetitività degli importi versati» (Cass. n. 10927/2018).

Proprio partendo da questi presupposti giuridici la Corte decideva come «in caso di rottura del vincolo matrimoniale, non si può certo pretendere un rimborso per quanto speso in costanza di matrimonio», ovverosia Tizio non poteva pretendere il rimborso del mutuo pagato per l’intero sull’immobile anche se esso era in comproprietà e poi assegnato a Caia.