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a cura della Dott.sa Martina Taurone dello Studio Legale Pasquazi & Partners – Roma-Cave-Tivoli

Un passante, mentre attraversava a piedi il corridoio di un condominio, veniva colpito da calcinacci provenienti da un intonaco che andava progressivamente staccandosi. Per evitare che i detriti lo colpissero il malcapitato cadeva a terra riportando gravi danni fisici.

A seguito dell’incidente il danneggiato promuoveva un’azione civile contro il Condominio al fine di accertare la responsabilità dell’ente derivante dalla omessa manutenzione dello stabile, ai sensi dell’arti 2051 del Codice civile il quale recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

A seguito dell’introduzione della causa e del suo proseguio, sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda del danneggiato ritenendo che esso non era riuscito a dare prova della propria pretesa. I giudici di merito, dopo aver esaminato le deposizioni dei testimoni e il verbale di pronto soccorso, evidenziavano molteplici incongruenze e contraddizioni che non consentivano di ritenere provata né la dinamica del sinistro né il nesso causale tra il danno e l’asserita caduta di calcinacci.

Non dandosi per vinto il povero cittadino ricorreva in Cassazione, lamentando, tra i vari motivi, che la Corte d’Appello non avesse applicato i principi in materia di danni cagionati da cose in custodia, secondo cui è sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra il danno subito e il bene (ovverosia la caduta all’interno del condominio a causa del cornicione). Cosa che a suo dire egli aveva ampiamente provato.

Purtroppo per il nostro malcapitato la Suprema Corte dichiarava il ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione, nello specifico ha affermato come, ai fini dell’accoglimento della domanda, non era sufficiente la prova del fatto storico della caduta, in quanto, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., l’attore è comunque tenuto a provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito.

Da ciò possiamo desumere un principio: il cittadino che intende ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla caduta di cornicioni di un Condominio è tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra il fenomeno del “crollo” di parti cementizie e il danno fisico riportato.