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a cura della Dott.sa Martina Taurone dello Studio Legale Pasquazi & Partners – Roma-Cave-Tivoli

Non sempre la caduta di un albero su una pubblica strada rende responsabile il Comune.

A stabilirlo una recente sentenza della Cassazione civile, numero 27527 dell’11 ottobre 2021.
I fatti, come sempre quando si arriva davanti la Suprema Corte risalgono ad un decennio prima, nello specifico a fine 2008, allorché a Sciacca, in Sicilia, durante un violento nubifragio un automobilistavene investito da un grosso albero di eucalipto caduto sulla sede stradale.

Sia il conducente, che chiameremo Tizio, che il veicolo riportarono grossi danni.
Tizio si rivolse ad un legale per chiedere il risarcimento dei danni, sia fisici che materiali subiti a seguito del grave incidente.

La causa però, contrariamente alle aspettative del nostro malcapitato amico, si risolse in una sentenza di rigetto, sia in primo grado che in appello.

I Giudici, infatti, ritennero che Tizio non avesse dato prova «della concreta dinamica del sinistro né della caduta improvvisa dell’albero nell’imminenza del suo passaggio» mentre i testimoni «si sono limitati a descrivere la situazione dei luoghi e a ribadire che il giorno del sinistro si è abbattuto un violento nubifragio sul territorio di Sciacca».

Sulla scorta di tali premesse il Giudice sentenziava che non poteva configurarsi la responsabilità dell’accaduto in capo al Comune in considerazione del fatto che l’ente non poteva di certo prevedere l’eccezionalità del nubifragio e quindi di adottare misura particolari per impedire che in conseguenza dell’vento atmosferico l’albero cadesse.

Tizio, non soddisfatto di aver perso la causa sia in primo che in secondo grado, proponeva ricorso innanzi la Corte di Cassazione. Anche in tal caso i Giudici del “Palazzaccio” adottavano una sentenza di rigetto del ricorso e quindi delle pretese risarcitorie del malcapitato automobilista.

I Supremi Giudizi infatti evidenziano, nella recente pronuncia, come, ai fini di invocare una tutela risarcitoria in casi simili, è basilare verificare se il Comune poteva prevedere l’evento dannoso (quale può essere un violento nubifragio, così come una nevicata) e quindi adottare misure atte a prevenire situazioni di pericolo. Tale verifica deve tener conto del fattore imprevedibilità. In altre parole il Comune non può essere responsabile per danni causati da eventi imprevisti ed imprevedibili che non consentono di adottare misure precauzionali.

Di conseguenza la Cassazione chiarisce come «a) in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente custode della strada di garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e l’assunzione dei provvedimenti necessari; b) il custode della strada non è responsabile di ciò che non sia prevedibile oggettivamente ovvero di tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale, che, invece, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile» e «da tanto derivando che l’imprevedibilità, da un punto di vista oggettivizzato, comporta pure la non evitabilità dell’evento».

Calando tali principi all’incidente di Tizio la Corte Suprema italiana ha rigettato il ricorso e confermato le sentenze dei giudizi di merito che avevano rigettato la sua domanda risarcitoria «data la ricorrenza del caso fortuito costituito dall’alterazione imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile della res custodita».

Infatti «l’evento occorso non era prevedibile e quindi non risultava evitabile da parte del Comune, in virtù della circostanza di essersi formato poco prima del sinistro per una causa estrinseca ed estemporanea creata da un nubifragio eccezionale».

Dopo ben 13 anni dai fatti il povero Tizio ha visto sfumate le sue aspettative di ristoro dei danni subiti da lui e dal suo veicolo proprio secondo il principio per cui «è esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all’ente proprietario e gestore della strada per i danni patiti dal conducente di un veicolo che abbia impattato contro un grosso albero caduto sulla strada in prossimità del suo passaggio, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati da un evento da qualificarsi oggettivamente non prevedibile come corrispondente alla normale regolarità causale nelle condizioni date dei luoghi e non tempestivamente eliminabile o segnalabile».